Art. 5.
(Disposizioni finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Museo nazionale di scienza e tecnica «Leonardo da Vinci» e l'Istituto e Museo nazionale di storia della scienza sono esclusi dall'ammissione ai contributi previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 113, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data gli enti di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla vigilanza congiunta del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali.